Riportiamo di seguito alcune utili norme circa l´abbruciamento di residui vegetali: (dal sito della Regione Toscana)
Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni:
che le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali; che il rilascio, la triturazione, l´abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale lignocellulosico; che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.