I controlli saranno eseguiti sul tratto della SRT 68 di competenza
Inizieranno con il mese di Aprile i controlli sulla velocità ad opera della Polizia Municipale, che interesseranno soprattutto i centri e nuclei abitati(Ponteginori - Montecatini - Gabella). I servizi saranno eseguiti con l´utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Per la scelta dei punti di controllo sarà tenuto conto del livello di pericolosità e la sicurezza degli agenti operanti.
GIORNI DI CONTROLLO (date indicative che possono subire variazioni)APRILE:
MAGGIO: 20 - 29
GIUGNO: 6 - 12 - 26
LUGLIO: 15 - 22 - 27
AGOSTO: 2 - 5 - 10 - 12 - 21 - 27
SETTEMBRE:
OTTOBRE:
NOVEMBRE:
DICEMBRE:
Sanzioni
- superamento dei limiti massimi di velocita´ di non oltre 10 km/h; sanzione pecuniaria variabile da 38 a 155 euro;
- superamento dei limiti di oltre i 10 km/h ma non oltre 40 km/h: sanzione pecuniaria da 155 a 624 euro. La sanzione accessoria e´ la decurtazione di 5 punti dalla patente.
- superamento dei limiti di oltre 40 Km/h ma non oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 370 a 1.458 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. E´ anche prevista, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente, l´emissione di un provvedimento di inibizione di guida del veicolo valido nella fascia oraria notturna, dalle ore 22 alle ore 7 del mattino. (*)
In caso di recidiva in un biennio scatta la sospensione della patente da otto a diciotto mesi;
- superamento dei limiti di oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei a dodici mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. In caso di recidiva in un biennio scatta la revoca della patente.
Tutte le sanzioni suddette sono raddoppiate se le violazioni sono commesse alla guida di mezzi particolari, come gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, gli autotreni e autoarticolati (compresi quelli costituiti da un autoveicolo e un rimorchio), gli autobus, gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, gli autocarri, etc., mezzi per i quali sono stabiliti limiti di velocita´ specifici.
Per i veicoli dotati di limitatore di velocita´, inoltre, viene stabilito che l´eccesso di velocita´ oltre al limite al quale e´ tarato il limitatore determina l´applicazione delle stesse sanzioni previste nel caso di limitatore non funzionante o alterato (si vedano i commi 2bis e 3 dell´art.179 del codice della strada).
Fondo contro l´incidentalita´ notturna
In fase di conversione in legge del d.l.117/07, quindi con valore dal 4/10/07, e´ stata disposta l´applicabilita´ di una sanzione aggiuntiva di 200 euro nel caso in cui vengano violate le norme di cui sopra (art.141/142 c.d.s.) nella fascia oraria notturna, ovvero dalle ore 20 alle ore 7 del giorno dopo.
Le sanzioni aggiuntive vanno ad alimentare un fondo contro l´incidentalita´ notturna finanziato anche dallo Stato con una spesa a bilancio di 500.000 euro l´anno (per ora previsti per il triennio 2007/2009), pensato per contrastare questi fenomeni.