Descrizione
Obblighi e Sanzioni per il CIN nelle Strutture Ricettive
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per tutte le strutture ricettive in Italia, inclusi hotel, bed & breakfast, case vacanze e locazioni brevi. Questo codice è stato introdotto per garantire maggiore trasparenza e combattere l'abusivismo nel settore turistico. Di seguito vengono riepilogati gli obblighi e le sanzioni relative alla mancata conformità.
Obblighi delle Strutture Ricettive
Richiesta del CIN: Deve essere effettuata tramite la piattaforma della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), gestita dal Ministero del Turismo.
Esposizione del CIN: Il codice deve essere visibile all'esterno della struttura ricettiva, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Inserimento negli annunci pubblicitari: Il CIN deve essere riportato in tutti gli annunci promozionali, sia online (es. Airbnb, Booking) che offline (es. volantini, cataloghi).
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per tutte le strutture ricettive in Italia, inclusi hotel, bed & breakfast, case vacanze e locazioni brevi. Questo codice è stato introdotto per garantire maggiore trasparenza e combattere l'abusivismo nel settore turistico. Di seguito vengono riepilogati gli obblighi e le sanzioni relative alla mancata conformità.
Obblighi delle Strutture Ricettive
Richiesta del CIN: Deve essere effettuata tramite la piattaforma della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), gestita dal Ministero del Turismo.
Esposizione del CIN: Il codice deve essere visibile all'esterno della struttura ricettiva, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Inserimento negli annunci pubblicitari: Il CIN deve essere riportato in tutti gli annunci promozionali, sia online (es. Airbnb, Booking) che offline (es. volantini, cataloghi).
Sanzioni per Inadempienze
Le sanzioni variano a seconda della violazione:
Mancata richiesta del CIN: sanzione amministrativa da €800 a €8.000.
Mancata esposizione del CIN: sanzione amministrativa da €500 a €5.000 per ogni violazione riscontrata.
Omissione del CIN negli annunci pubblicitari: Gli annunci irregolari saranno rimossi automaticamente dalle piattaforme pubblicitarie.
Le sanzioni variano a seconda della violazione:
Mancata richiesta del CIN: sanzione amministrativa da €800 a €8.000.
Mancata esposizione del CIN: sanzione amministrativa da €500 a €5.000 per ogni violazione riscontrata.
Omissione del CIN negli annunci pubblicitari: Gli annunci irregolari saranno rimossi automaticamente dalle piattaforme pubblicitarie.
Violazioni relative alla sicurezza (per strutture gestite a livello imprenditoriale): sanzione amministrativa da €600 a €6.000 per mancata installazione di dispositivi di rilevazione gas e monossido di carbonio o estintori portatili.
Controlli
Dal 2 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e le autorità locali di polizia, effettueranno controlli per verificare il rispetto degli obblighi relativi al CIN.
Il Comune di Montecatini Val di Cecina ha regolamentato l'applicazione della targhetta che riporta il codice CIN come segue:
- È obbligatorio esporre all'esterno delle strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, per locazioni a finalità turistiche e locazioni brevi, una targa che riporta il nome della struttura ricettiva e il Codice Identificativo Nazionale (CIN).
- La targa con il codice CIN deve essere esposta a muro, all'esterno dell'immobile e di fianco alla porta/cancello di accesso alla struttura ricettiva.
- Le dimensioni massime della targa sono di cm. 30x20, e non deve sporgere dal muro per più di cm. 5.
- Deve essere realizzata con materiali leggeri e semplicemente avvitata alla parete.
- Non sono ammesse sorgenti luminose interne di qualsiasi tipologia all'interno della targa.
- Per l'installazione di queste targhe su immobili posti nei centri antichi ed aree urbane storicizzate – Zone A, l'intervento è considerato attività edilizia libera e gratuita, previa comunicazione all’ufficio tecnico Comunale che rilascerà un nulla-osta dopo aver valutato le caratteristiche della targa.
- Per zone ed immobili sottoposti a vincoli di legge, dovranno essere recepite le autorizzazioni ed i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.
- L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare la rimozione delle targhe esistenti qualora siano tali da menomare l’estetica ed il decoro urbano, la sicurezza o da costituire fonte di pericolo per la pubblica incolumità
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Ultimo aggiornamento pagina: 08/04/2025 16:00:40