Art.28 bis del Regolamento TARI
"Rateazione dei pagamenti
1. Ferme restando le disposizioni in materia di rateazione contenute nel regolamento generale delle entrate ed applicabili agli atti di accertamento e di riscossione, è possibile procedere alla rateazione dei docu-menti di riscossione ordinaria, che non siano stati liquidati e accertati, nei seguenti casi:
a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere be-neficiari del bonus sociale per disagio economico previsti, alternativamente, per i settori elettrico, del gas e idrico;
b. agli ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri eventualmente definiti da Ato Toscana Costa;
c. qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.
2. Le rate non possono essere di importo inferiore ad Euro 100,00.
3. La rateazione non può essere superiore al periodo di tempo massimo previsto dal Regolamento generale delle entrate per la rateazione degli atti di accertamento e di riscossione.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di pagamento del documento di riscos-sione.
5. Le somme dilazionate riferite a documenti di riscossione sono maggiorate degli interessi di dilazione previsti dal Regolamento generale delle entrate."