Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

Riferimenti normativi

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

Documenti

Calcolo tariffa per le utenze domestiche

Art 15 del Regolamento Tari
1. La quota fissa del tributo per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile del tributo per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo del tributo sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico ovvero di altro occupante solidalmente obbligato, nel caso in cui l'occupante dei locali sia ivi residente o, a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

Calcolo tariffa per le utenze non domestiche

Art.17 del Regolamento Tari
1.Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo l’articolazione prevista dalla tabella 3b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
2. Ad integrazione delle 21 categorie previste dalla normativa sopracitata viene inserita un’ulteriore categoria corrispondente alla Cat. 3 della tabella 3a dell’allegato 1 del DPR 158/99 per i comuni con più di 5.000 abitanti, ai fini di una migliore corrispondenza con le categorie TARSU in vigore fino al 31/12/2012 e TARES fino al 31/12/2013;
[...]
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarate o accertate d’ufficio.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, opportunamente dichiarata e documentata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Ultimo aggiornamento pagina: 02/05/2023 10:12:02

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