Art.17 del Regolamento Tari
1.Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo l’articolazione prevista dalla tabella 3b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
2. Ad integrazione delle 21 categorie previste dalla normativa sopracitata viene inserita un’ulteriore categoria corrispondente alla Cat. 3 della tabella 3a dell’allegato 1 del DPR 158/99 per i comuni con più di 5.000 abitanti, ai fini di una migliore corrispondenza con le categorie TARSU in vigore fino al 31/12/2012 e TARES fino al 31/12/2013;
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5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarate o accertate d’ufficio.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, opportunamente dichiarata e documentata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.